L’ordinanza n. 3870 firmata il 21 aprile proroga fino al 31 dicembre il termine per chiedere il contributo per gli immobili inagibili, prevede l’esenzione sulle autostrade fino al 30 giugno e aumenta il contributo per le case A in zona rossa. Conferma anche la possibilita’ di usufruire di sistemazioni in albergo o in appartamento e dell’autonoma sistemazione, purché non si disponga di sistemazioni alternative. Queste e altre novita’ sono spiegate in sintesi:
Novita’ sui contributi per gli immobili di tipo E. È prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per presentare la domanda di contributo per immobili di tipo E. (art. 1)
L’articolo 1 stabilisce come va valutato il costo degli interventi di miglioramento sismico con un livello di sicurezza superiore all’80% dell’adeguamento sismico. (art. 1)
L’ordinanza stabilisce anche che il Comune può autorizzare lavori di riparazione che mutano la destinazione d’uso o l’aspetto dell’immobile inagibile, anche se il contributo e’ calcolato in base al ripristino della situazione originaria. (art. 1)
Proroga sulle esenzioni autostradali. È prorogata fino al 30 giugno 2010 l’esenzione del pedaggio autostradale per i residenti nei comuni colpiti dal terremoto che non sono rientrati nelle proprie abitazioni o che non hanno ancora trovato una sistemazione alternativa nel territorio di residenza. (art. 7)
Aumentano i contributi per le case A in zona rossa. Per rendere più rapido il rientro nelle case agibili che si trovano in zona rossa, e’ concesso un contributo fino a 20 mila euro, a cui si aggiunge un contributo fino a 5 mila euro per le parti comuni. Per poter avere il contributo, e’ necessario presentare la comunicazione di inizio attivita’ entro 60 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza o dalla data di notifica dell’esito dell’agibilita’. (art. 3)
Scadenze per sistemazioni abitative e autonoma sistemazione. Per continuare a usufruire della sistemazione abitativa gratuita – albergo o altra sistemazione – o a percepire l’autonoma sistemazione sara’ necessario autocertificare di non avere altre abitazioni disponibili nella provincia di abitazione temporanea, o nel Comune dell’Aquila, nell’ambito del territorio di mobilita’. Casi particolarmente gravi, anche di tipo sanitario, saranno valutati singolarmente dal Vice commissario vicario, il Sindaco del Comune dell’Aquila. (art. 9)
Le autocertificazioni dovranno arrivare al Comune entro 30 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale.
Chi ha un’altra abitazione disponibile o non presenta l’autocertificazione, perdera’:
– la sistemazione in albergo o in alloggio equivalente entro 15 giorni, calcolati dal termine per presentare l’autocertificazione;
– dil contributo di autonoma sistemazione dopo il 31 agosto 2010 . (art. 9)
Consorzi e aggregati edilizi. È stato spostato al 30 settembre 2010, sia per il Comune dell’Aquila che per i comuni vicini, il termine per creare consorzi obbligatori.
Se gli aggregati edilizi sono compresi nel Piano di ricostruzione, gli interventi di recupero sono attuati secondo quanto dispone il Piano di ricostruzione. Gli interventi per gli aggregati edilizi sono stabiliti negli articoli 3 – 18 dell’ordinanza n. 3820. (art. 2)
Ripresa delle attivita’ economiche e sociali. Per favorire la ripresa delle attivita’ economiche e sociali, i Comuni approvano i piani di recupero e di riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna S.p.A. in linea con il Piano di ricostruzione e le linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio. (art. 4)
Contabilita’ speciale per la ricostruzione. Le risorse prima collocate nella contabilita’ speciale del Presidente della Regione Abruzzo sono spostate sulla contabilita’ speciale del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, in cui confluiscono anche tutte le altre risorse destinate alla ricostruzione. (art. 5)
Alloggi per i nuclei familiare più deboli. Per poter garantire un alloggio ai nuclei familiari in difficolta’ sociali ed economiche o con disabilita’, il Sindaco stipulera’ contratti di affitto per acquisire alloggi del Fondo immobiliare. (art. 10)
Continua la convenzione con il Formez. Per garantire la prosecuzione dei servizi gestiti dal Formez, societa’ del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Commissario delegato e’ autorizzato a stipulare una convenzione per un periodo massimo di 6 mesi e fino a 600 mila euro. (art. 6)
Più sorveglianza sull’uso degli alloggi. Per controllare che l’uso degli appartamenti del progetto Case e Map sia regolare, la Polizia municipale potenziera’ il servizio con ore di lavoro straordinario. (art. 8)