Il sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, ha espresso “profonda soddisfazione” per l’ordinanza 3827 del presidente del Consiglio dei ministri, che, tra l’altro, tutela gli interessi e i diritti di tutte le famiglie residenti nelle ex zone rosse per la concessione degli alloggi antisismici. Cio’, anche se le loro case erano classificate B e C. Pertanto, i nuclei che, alle date del censimento del fabbisogno abitativo (che si e’ svolto dal primo al 10 agosto), le cui abitazioni principali erano inserite nelle zone rosse della citta’ e delle frazioni, conserveranno il diritto a ottenere l’alloggio del progetto C.A.S.E. o il M.A.P., anche se i loro fabbricati B e C si trovano in aree successivamente sottratte alla zone rosse e dunque riaperte alla circolazione.
L’alloggio antisismico sara’ concesso per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori di riparazione degli immobili interessati, secondo le previsioni formulate dal progettista e dal direttore dei lavori e inserite nel contratto di affidamento degli interventi. Altra condizione per l’assegnazione del Case o del Map e’ che, in questi casi particolari, le domande di contributo per la riparazione devono essere presentate entro il 25 febbraio 2010 (90 giorni dalla data dell’ordinanza, firmata il 27 novembre) per quelle abitazioni ricadenti nelle zone rosse gia’ riaperte, oppure 90 giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio del Comune dei prossimi provvedimenti di riapertura dei centri storici, oppure ancora 90 giorni dalla pubblicazione degli esiti di agibilita’ delle case, se ulteriormente successivi. Inoltre, come previsto dalla stessa ordinanza presidenziale, i lavori di riparazione delle B e delle C (tutte, non solo quelle delle ex zone rosse) devono essere avviate entro sette giorni dalla comunicazione della concessione del contributo definitivo ed essere completati nei tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda del contributo medesimo; in ogni caso, le opere dovranno essere comunque completate entro sei mesi per quanto riguarda gli immobili classificati B e sette mesi per i fabbricati con esito C, salvo situazioni di particolare complessita’ da documentare con perizia asseverata e con il consenso del Comune.
Decorsi tali termini, i nuclei familiari interessati perderanno il diritto al contributo di autonoma sistemazione (se l’hanno richiesto) e le altre forme di sostegno a carico delle risorse pubbliche, come, ad esempio, gli alberghi o soluzioni analoghe. “Ho lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo – ha dichiarato il sindaco Cialente – e sono davvero lieto che il risultato sia stato raggiunto, grazie all’interessamento del commissario Guido Bertolaso. Da una parte era indispensabile riaprire la citta’, laddove le operazioni di messa in sicurezza degli edifici lo consentivano; dall’altra, non potevano essere penalizzate le famiglie che, gia’ residenti nelle zone rosse, erano risultate assegnatarie di una casa antisismica e che improvvisamente si vedevano private di questo diritto ormai acquisito.
Naturalmente, appena le abitazioni di proprieta’ saranno sistemate, l’alloggio CASE o il MAP dovra’ essere sollecitamente riconsegnato”. “Confermo inoltre – ha aggiunto Cialente – che tutti i termini fissati dall’ordinanza saranno tassativi e non ci saranno proroghe, cosi’ come, e’ bene che lo ribadisca con chiarezza, che la data del 18 dicembre per presentare le domande per tutte le B e le C da sempre al di fuori della zona rossa non subira’ ulteriori spostamenti.
Confido pertanto che i cittadini e i professionisti accelerino le procedure per la richiesta dei contributi, auspicando inoltre che anche le imprese si mantengano all’interno dei tempi previsti dal recente provvedimento del Capo del Governo”.
Nell’ordinanza 3827, inoltre, sempre su richiesta del sindaco Cialente, e’ prevista la possibilita’ che i Comuni reperiscano un alloggio o concedano il contributo di autonoma sistemazione per quelle famiglie che abitavano in affitto in una casa classificata A, B o C e che, a causa del sisma del 6 aprile, hanno subito l’interruzione del rapporto di locazione. Il beneficio durera’ per il periodo del contratto di affitto non goduto e comunque al massimo per un anno.