Ordinanza 3808: nuove misure in favore delle attività produttive e delle infrastrutture

E’ stata firmata il 15 settembre l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3808, che stabilisce nuove misure in favore della ripresa delle attivita’ produttive e interventi sulle infrastrutture.

3,5 milioni di euro per la funivia “Fonte Cerreto-Campo Imperatore”. Il Commissario delegato stanzia 3,5 milioni di euro dal fondo per l’emergenza terremoto per avviare le verifiche, la messa in sicurezza ed efficienza degli impianti della funivia “Fonte Cerreto-Campo Imperatore” nel Gran Sasso. (art. 10)


Novita’ per le attivita’ produttive. Ci sono 60 giorni in più di tempo per presentare la domanda per accedere agli indennizzi previsti per le attivita’ produttive che hanno subito danni economici a causa del terremoto. La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui ha sede l’attivita’ entro 120 giorni dal 20 luglio, data di pubblicazione dell’ordinanza n.3789 in Gazzetta Ufficiale. (art.4)

In aggiunta a quanto previsto dall’ordinanza n.3789, se le disposizioni del Comune non consentono l’accesso ai luoghi per la valutazione del danno subito dall’edificio, il termine per la presentazione della domanda decorre dal giorno in cui viene effettivamente autorizzato l’accesso. (art.4)

In base all’ordinanza n.3808, deve essere “asseverata” e non “giurata” la perizia che descrive e quantifica il danno subito dall’edificio per il quale si richiede l’indennizzo. La modifica si applica anche al modello di domanda in allegato.(art.4)

Le spese sostenute per le perizie da allegare alla richiesta di contributo rientrano nell’indennizzo concesso dall’ordinanza n.3789 del 9 luglio 2009. (art.4)

Gli interventi sulla viabilita’. Anas, RFI, Provveditorato Interregionale OO.PP e Provincia dell’Aquila sono i soggetti che devono mettere in atto, a valere sui propri bilanci, le opere previste all’art.8 dell’ordinanza n.3805 in cui vengono stanziati 10milioni di euro per interventi sulla viabilita’ da realizzare in occasione della riapertura di scuole, universita’ e attivita’ produttive. Questi soggetti sono autorizzati anche ad occupare con urgenza ed, eventualmente, ad espropriare le aree in cui verranno realizzate queste opere. Lo potranno fare prescindendo da altri adempimenti, dalla redazione dello stato di consistenza e del verbale di “immissione in possesso” dei suoli, che può avvenire anche in presenza di due soli testimoni. (art.5)

Reperimento di alloggi per chi ha una casa inagibile o distrutta. Anche ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per l’acquisto di case ultimate o in corso di completamento da affittare temporaneamente si applicano le disposizioni previste per le imprese che costruiscono o vendono abitazioni. Per queste e’ riconosciuto un indennizzo non superiore al 75%, fino ad un massimo di 30.000 euro, per la riparazione con miglioramento sismico di ciascuna unita’ abitativa, purché i lavori siano completati entro 6 mesi.

Gli appartamenti devono essere concessi in affitto, secondo le condizioni previste dall’ordinanza n. 3769, alle persone con una casa distrutta o inagibile, con priorita’ a chi ha una case di tipo E, per la durata minima di 18 mesi, rinnovabile fino a ad un massimo di 36 mesi, e in casi eccezionali fino a 60 mesi. Per rendere gli appartamenti subito abitabili, viene stanziato un contributo fino ad un massimo di 2.000 euro per gli arredi.

Alle imprese che costruiscono e vendono immobili e’ concesso un indennizzo non superiore al 75%, fino ad un massimo di 30.000 euro, anche se vendono gli appartamenti ai fondi comuni di investimento immobiliare. (art. 9)

Fondi per l’edilizia residenziale della regione Abruzzo. I 150 milioni di euro stanziati per la regione Abruzzo sono così ripartiti: 107 milioni di euro per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprieta’ dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Regionale sovvenzionata, e 43 milioni di euro per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica comunale. La disposizione sostituisce il comma 4 dell’art. 2 della 3803. (art.1)

Strutture per la Provincia dell’Aquila. Il Commissario delegato all’emergenza terremoto e’ autorizzato ad assegnare risorse finanziarie, dal fondo per l’emergenza in Abruzzo, necessarie a reperire una sede temporanea per la Prefettura fino a quando non saranno riparati gli immobili pubblici danneggiati dal sisma. (art.11)

Proroga della scadenza dei consigli degli ordini degli ingegneri e architetti. È prorogato al 31 marzo 2010 la scadenza dei consigli degli ordini degli ingegneri e architetti, per consentire lo svolgimento regolare delle elezioni. (art.12)

Disposizioni sul personale impiegato nelle zone terremotate. L’articolo 3 contiene alcune disposizioni sul personale del Comune dell’Aquila (art.3)

L’articolo 7 di questa ordinanza contiene alcune disposizioni per il personale delle Province dell’Abruzzo e del CNR direttamente impegnato nelle zone terremotate. (art.7)

L’articolo 8 contiene invece alcuni provvedimenti che riguardano gli importi dei tributi e il personale della Provincia dell’Aquila. (art.8)

Misure per i Sindaci. Sale da 60 a 120 giorni il termine per cui i Sindaci dei comuni compresi nei COM possono richiedere ai propri datori di lavoro, con oneri a proprio carico, l’esenzione dalle prestazioni lavorative. La disposizione modifica l’articolo 3 dell’ordinanza n. 3797. (art.1)

Ulteriori diposizioni. Il Dipartimento della Protezione Civile può ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. – per l’acquisizione di lavori, beni e servizi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. (art.6)

Anche Abruzzo Engineering affianchera’ la RELUIS, Rete di laboratori universitari di ingegneria, nella fase istruttoria delle domande per richiedere i contribuiti per immobili di tipo E. Questo comma dell’ art.1 integra il comma 3, art.11, dell’ordinanza 3805. (art.1)

Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche può affidare gli appalti dei lavori anche sulla base del progetto preliminare, derogando l’articolo 53 del decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006. (art.2)

Scarica l’ordinanza n.3808

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