Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013 recante “Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell’articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”. Il DPCM, in relazione all’art. 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e, in particolare, il comma 9 che prevede l’adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata, disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L’Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 come individuati all’art. 67-quinquies, comma 3, del citato decreto-legge, fatte salve, per quest’ultimi, le procedure già riconosciute con l’approvazione dei Piani di ricostruzione.
In particolare, hanno accesso ai contributi previsti per la ricostruzione i proprietari o i titolari di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari ubicate nel Comune di L’Aquila e negli altri Comuni del cratere, da sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei danni provocati dal sisma. La domanda per il riconoscimento dei contributi va presentata al Comune di L’Aquila, tramite l’Ufficio speciale, e agli altri Comuni del cratere territorialmente competenti tramite gli Uffici territoriali, che sono responsabili della istruttoria. La domanda per il riconoscimento dei contributi deve essere corredata da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché da almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi nell’elenco di cui all’art. 10 del DPCM al fine di consentire valutazioni comparative. |
Sino all’istituzione dell’elenco di cui al successivo art. 10, la domanda deve essere comunque corredata da offerte provenienti da imprese o progettisti selezionati dal committente tra soggetti che garantiscono adeguati livelli di affidabilità e professionalità.
La valutazione del danno e della vulnerabilità dei singoli edifici è desunta dalle risultanze e dai dati contenuti nella scheda di primo livello rilevamento danno AeDES o dalla scheda modello B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, con esito di agibilità univoco e definitivo, alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni. Gli esiti dovranno essere pubblicati dal Comune di L’Aquila e dagli altri Comuni del cratere entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni ove non si sia già provveduto. In caso di esiti discordanti o di scheda con esito “D” o “F”, o di assenza di scheda, il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall’Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici territoriali per gli altri Comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. In caso di compresenza, su uno stesso edificio, di scheda AeDES e scheda Modello B-DP, anche con esito identico, prevalgono i dati contenuti della scheda AeDES e per gli aspetti storico-architettonico ed artistici quelli contenuti nella scheda Modello B-DP.