Il Governo Monti ha emesso un nuovo decreto a favore delle zone terremotate colpite dagli eventi sismici dal mese di maggio 2012. A questo riguardo, infatti, il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012, il Decreto Legge n. 174/2012 con le disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
In particolare, il titolo III è intitolato come “SISMA DEL MAGGIO 2012” con il supporto dell’articolo 11 con “ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012”.
In base al contenuto del decreto, alla sezione 6, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. In merito ai Fondi pensioni si è anche deciso che possono essere accolte le richieste di anticipazioni al fondo di appartenenza per acquisto della prima casa di abitazione per se’ e per i figli o per interventi di ristrutturazione edilizia patto che le richieste devono provenire da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province colpite dal sisma e per un periodo transitorio di tre anni. Si ricorda che l’agevolazione consiste nel riconoscimento dell’anticipazione anche in assenza del requisito di legge consistente nel possesso di un’anzianità preso la forma di previdenza complementare di 8 anni. |
I titolari di reddito di impresa, sempre residenti nelle zone colpite dal sisma, che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni.
A questo riguardo, è possibile contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro.
(fonte: gazzettadellavoro.com)