L’Aquila, 7 dicembre 2011 – Con la firma del decreto del 4 dicembre 2011 il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Monti, ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza per i territori colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009.
Forniamo il testo del decreto ricordando che lo stesso è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Scarica il decreto di proroga del 4 dicembre 2011
COSA DICEVA L’ORDINANZA 3833 DEL 22 DICEMBRE 2009
ARTICOLO 1
II Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per Ie attivita di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-Iegge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume Ie funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata della stato di emergenza, operando con i poteri e Ie deroghe di cui aile ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare iI contesto emergenziale e prosegue gli interventi di prime soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).
ARTICOLO 2
Dal 1 febbraio 2010 il Sindaco del comune di L’Aquila è nominato Vice Commissario vicario del Commissario delegato per la ricostruzione ed e autorizzato ad aprire un’apposita contabilita speciale.
L’ORDINANZA 3898, che nominava il Vice Commissario delegato Antonio Cicchetti
E L’ORDINANZA 3905, che attribuiva al vice commissario per il post-emergenza, Antonio Cicchetti, tutte le funzioni vicarie che erano state assegnate al Sindaco dell’Aquila Massimo Cialente
ARTICOLO 1
1. In ragione delle dimissioni rassegnate dal Sindaco della città dell’Aquila da Vice Commissario delegato con funzioni vicarie, attribuite ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3883 del 22 dicembre 2009, il Vice Commissario delegato di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 subentra nelle medesime funzioni vicarie, e conseguentemente in tutte le connesse attribuzioni riconosciute con le ordinanze del Presidente del Consiglio citate nelle premesse.