L’Aquila, 1 giugno 2012 – Scade lunedi’ 18 giugno il termine per pagare l’acconto dell’Imu, l’imposta municipale unica introdotta a partire da quest’anno.
CALCOLA L’IMU 2012
Lo ricorda l’ufficio stampa del Comune dell’Aquila. Con un avviso pubblicato sul sito internet il settore Tributi ha illustrato quali sono i soggetti passivi dell’imposta, la base imponibile, le aliquote, le eventuali esenzioni, le modalita’ di calcolo, le scadenze e tutte le altre informazioni necessarie.
Scarica il documento del comune sull’acconto IMU
COME COMPILARE IL MODELLO F24
Con la circolare n.3 del Ministero dell’economia sono stati sciolti tutti i dubbi e dettate le regole, comprese quelle per la compilazione corretta del modelli F24.
Aliquote e esenzioni – Per l’acconto si deve tener conto solo delle aliquote fissate a livello nazionale, a prescindere da eventuali delibere comunali già approvate. Le aliquote sono:
0,40% per la prima casa e relative pertinenze, fino ad un massimo di tre per ogni appartamento, una ciascuna nelle categorie C/2, C/6, C/7
0,76% per tutti gli altri immobili compresi i terreni, sia edificabili che agricoli o incolti, e gli immobili in costruzione classificati nella categoria catastale F3. Per i terreni edificabili e gli immobili in costruzione l’aliquota si applica sul valore commerciale del terreno come comunicato dal comune;
0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Per questi ultimi, però l’acconto si paga nella misura del 30%.
Sono esenti dall’imposta: immobili colpiti dal terremoto dell’Aquila del 2009 e dichiarati inagibili;
terreni di pertinenza degli edifici (cortili e giardini);
terreni dichiarati inedificabili;
terreni nei comuni di montagna già esenti ai fini dell’Ici;
terreni posseduti e coltivati direttamente (quindi non dati in affitto) da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti di valore inferiore ai 6.000 euro.
Al di fuori degli immobili che rientrano nell’elenco l’Imu è sempre dovuta.
E’ possibile optare per il pagamento in tre rate, 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre solo per la prima casa. Per gli altri immobili le rate sono solo due, 18 giugno e 17 dicembre.
La base imponibile – La base imponibile dell’Imu è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
60 per gli altri fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per gli immobili con vincolo delle belle arti e per quelli inagibili la rendita catastale deve essere ridotta del 50%.
Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25 per cento il moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
La prima casa. Per abitazione principale si intende esclusivamente l’immobile con unica rendita catastale nel quale il proprietario risiede ed è anagraficamente residente. Entrambe le condizioni debbono obbligatoriamente essere rispettate. I coniugi con due immobili nello stesso comune debbono scegliere quale dei due considerare come prima casa. Per la prima casa è prevista una detrazione di 200 euro, che è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è utilizzato come abitazione principale, e in caso di più proprietari spetta in quote uguali. A questa detrazione si aggiunge quella di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione spetta ai genitori in misura uguale ma solo per il numero di mesi per i quali il requisito anagrafico è rispettato. Per poter calcolare il mese per intero occorre che il compleanno si verifichi dal 15 del mese in poi e la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni. Per la detrazione non è necessario che i figli siano fiscalmente a carico. Nel caso di più rate, va rateizzata anche la detrazione su ciascuna rata.
Le regole per le pertinenze – Le pertinenze godono dello stesso regime agevolato previsto per la prima casa, per un massimo di tre immobili, uno per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Quando le pertinenze sono accatastate con l’abitazione occorre far riferimento alla categoria alla quale apparterrebbero se fossero accatastate a parte. Quindi se con la casa sono accatastate soffitta e cantina (entrambe C/2), poichè non si può scegliere e non si può scindere la rendita catastale, si può avere l’agevolazione solo per un box o un posto auto (C/6 e C/7). Se con la casa sono accatastati cantina e box (C/2 e C/6) si può avere l’agevolazione solo per un posto auto, e così via. Se con la casa sono accatastate tre pertinenze di qualunque tipo non si possono avere altre agevolazioni.
Chi deve pagare – L’imposta è dovuta dal proprietario, e dall’assegnatario di alloggi di cooperative edilizie a proprietà divisa. Quando però ci sono diritti diritti reali sull’immobile l’imposta è a carico del titolare di questi diritti, ossia:
usufruttuario;
titolare del diritto di uso;
titolare del diritto di abitazione;
vedovo che abita nella casa ex coniugale;
coniuge assegnatario in seguito a provvedimento del giudice. I diritti reali debbono risultare dai dati catastali, e non da una semplice scrittura privata. Il comodato, anche se registrato non attribuisce alcun diritto reale, quindi le tasse, compresa l’Imu, sono sempre a carico del proprietario.
Le case con il diritto di abitazione – Nel caso del coniuge superstite il diritto di abitazione si acquisisce per legge dalla data della successione. Da quel giorno in poi tutte le imposte sono a carico e nessuno degli altri eredi deve dichiarare l’immobile. Nel caso di ex coniuge assegnatario l’Imu è a carico anche se la casa non è di proprietà ma appartiene per intero all’altro coniuge o anche a suoi familiari. Anche in questo caso nessuno degli altri proprietari deve pagare l’Imu.
Come si paga – Il pagamento dell’Imu non è dovuto quando l’imposta complessivamente calcolata in riferimento alle proprie quote di possesso e a tutti gli immobili che si hanno in quel determinato comune non supera i 12 euro l’anno. Altrimenti il pagamento va effettuato pagando il 50% del dovuto calcolando l’aliquota di base. Per la sola prima casa si può scegliere di pagare in tre rate, dividendo per tre l’importo dovuto su base d’anno.
Come si compila l’F24 – Per il pagamento va utilizzato il riquadro Imu e altri tributi locali del modello F24 utilizzando i seguenti codici:
3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il comune);
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale(destinatario il comune);
3914 terreni – quota comune;
3915 terreni – quota Stato;
3916 aree fabbricabili – quota comune;
3917 aree fabbricabili – quota Stato;
3918 altri fabbricati – quota comune;
3919 altri fabbricati – quota Stato.
In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:
nella casella “codice ente/codice comune” il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Per terreni e fabbricati per i quali è prevista la quota per lo Stato, l’importo va diviso a metà tra comune e Stato, e indicato con il relativo codice, quindi compilando due righi per ogni comune;
nella casella “Immob. variati” barrare se sono intervenute delle variazioni per uno o più immobili rispetto al 2011;
nella casella “Acc.” barrare per l’acconto e indicare 0101 per la rata di giugno se si sceglie di pagare in due rate, oppure e 0102 se si sceglie di pagare in tre rate e 0202 per la rata di settembre;
nella casella “Numero immobili” indicare il numero degli immobili posseduti;
nella casella “Anno di riferimento” deve essere indicato 2012;
nella casella “detrazione” l’importo della detrazione alla quale si ha diritto per la prima casa;
nella casella “Importi a debito versati” indicare l’importo a debito dovuto al netto della detrazione, per singolo rigo;
nella casella “saldo” indicare il totale da pagare sommando gli importi indicati nei singoli righi.
Gli importi da pagare vanno arrotondati all’euro su ogni singola riga. Si può utilizzare un unico modello per tutti gli immobili anche se questi si trovano in comuni diversi