L’art. 3 dell’O.P.C.M. n. 3789 del 9/07/2009 ha stabilito che ai proprietari di beni mobili anche non registrati, danneggiati in conseguenza degli eventi sismici ed ubicati al momento del sisma nell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 distrutta o inagibile (con esito di tipo E) e’ riconosciuto ‘un indennizzo pari al valore dei beni, che tenga conto delle quotazioni di mercato dell’usato di riferimento e comunque fino ad un massimo complessivo di 10.000,00 euro (…)’ sulla base di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Terzo elenco (determinazione dirigenziale n. 772 del 26 ottobre 2011)