Comunicato del Comune dell’Aquila
“Si ricorda a tutti i soggetti ai quali e’ stato concesso il contributo definitivo per la riparazione di danni provocati dal sisma del 6 aprile 2009, ai sensi delle O.P.C.M. 3779 e 3790, l’obbligo prescritto dall’art. 3 comma 5 della legge 24.06.2009 n. 77, di procedere alla trascrizione del provvedimento stesso nei Registri immobiliari, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalita’”.
L’obbligo in questione, relativo agli immobili B, C o E, e’ strettamente legato al divieto di vendita per due anni di un fabbricato riparato o ricostruito con i fondi del terremoto e pertanto tale informazione e’ necessaria per garantire trasparenza e correttezza in caso di compravendita.