Questioni inerenti i consorzi obbligatori e gli aggregati edilizi

La relazione della quinta commissione consiliare e le dichiarazioni di Lombardi.

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Relazione commissione consiliare permanente “Garanzia e Controllo”

L’art. 7 della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 nov. 2009 disciplina le modalita’ per assicurare lo svolgimento coordinato di tutti gli interventi di riparazione degli edifici assieme alle singole unita’ immobiliari ed alle strutture, parti comuni ed impianti funzionali per la piena agibilita’ ed abitabilita’, nonché per evitare dispendio di risorse finanziarie e possibili pericoli connessi alla contemporaneita’ di tutti i singoli interventi.
La disciplina riguarda esclusivamente gli edifici singoli classificati alle categ. B-C-E, nonché quelli inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuita’.
Con successiva ordinanza n.3832 del 22 dic. 2009, art.3, commi da 1 a 19, vengono modificate ed integrate le norme di cui al suddetto 1° capoverso introducendo, fra le altre, una specifica normativa relativa all’obbligo, per il Comune dell’Aquila, di individuare gli aggregati edilizi di cui si parla nel comma 3 del su menzionato art. 7 dell’ordinanza 3832, entro il 31 marzo 2010 e ciò ai fini della costituzione dei consorzi obbligatori.
Tali procedure, peraltro, erano e rimangono inconfutabilmente destinate solo ed esclusivamente agli interventi riguardanti edifici classificati B-C ed E e non sono applicabili ai centri storici ed alle zone rosse, per le quali manca peraltro ancora qualsiasi tipo di disciplina a tutti i livelli di pianificazione e ricostruzione: comunale, provinciale, regionale, di protezione civile, di Governo, di Parlamento.
A dirla tutta, il comma 19 del menzionato art.3, ordinanza 3832, rende inattuabili comunque le richiamate norme in quanto, per poter costituire i consorzi obbligatori occorre comunque attendere che “il Commissario delegato (oggi Chiodi) provvede, con apposito Decreto, a definire le disposizioni regolamentari che disciplinano la costituzione ed il funzionamento dei consorzi”.
Tale norma, peraltro, rimanendo così le cose, interdice anche la possibilita’ demandata al Segretario Generale del Comune di autenticare la sottoscrizione dell’atto costitutivo dei consorzi la cui disciplina, si ribadisce, non potrebbe mai riguardare i centri storici e le zone rosse.
Ad abundantiam, lo stesso Prof. De Bernardinis con specifica nota su richiesta di un Comune ed anche con chiare indicazione di stampa ha chiaramente escluso che tale normativa potesse riguardare i centri storici e le zone rosse.

LOMBARDI: “MANCA ANCORA REGOLAMENTO”
Gli interventi coordinati di riparazione delle case classificate B, C ed E non sono applicabili ai centri storici e non e’ ancora possibile costituire i consorzi obbligatori per gli interventi sugli aggregati edilizi, non essendo ancora stato emanato il decreto del commissario.
E’ quanto sostiene una relazione della quinta commissione consiliare, “Garanzia e Controllo”. “L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 disciplina le modalita’ per assicurare lo svolgimento coordinato di tutti gli interventi di riparazione degli edifici assieme alle singole unita’ immobiliari ed alle strutture, parti comuni ed impianti funzionali, per la piena agibilita’ ed abitabilita’ – ha dichiarato il presidente della commissione, Enzo Lombardi – nonché per evitare dispendio di risorse finanziarie e possibili pericoli connessi alla contemporaneita’ di tutti i singoli interventi. La disciplina riguarda esclusivamente gli edifici singoli classificati B, C ed E, nonché quelli inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuita’. La successiva ordinanza n.3832 ha modificato e integrato tali norme introducendo, fra le altre cose, una specifica normativa relativa all’obbligo, per il Comune dell’Aquila, di individuare gli aggregati edilizi, allo scopo di costituire i consorzi obbligatori”.
Secondo Lombardi, queste procedure erano e rimangono destinate “solo ed esclusivamente agli interventi riguardanti edifici classificati B, C ed E e non sono applicabili ai centri storici ed alle zone rosse, per le quali manca ancora qualsiasi tipo di disciplina a tutti i livelli di pianificazione e ricostruzione: comunale, provinciale, regionale, di protezione civile, di Governo e di Parlamento. A ciò si aggiunga – ha sostenuto ancora Lombardi – che la stessa ordinanza 3832 rende inattuabile, al momento, la possibilita’ di costituire i consorzi obbligatori. Per questi, infatti, occorre attendere che il Commissario delegato (oggi il Presidente della Regione Abruzzo, Giann Chiodi) provveda, con apposito decreto, a definire le disposizioni regolamentari che disciplinano la costituzione ed il funzionamento dei consorzi”.
“Tale norma – ha proseguito il presidente della quinta commissione consiliare – interdice al momento anche la possibilita’ demandata al segretario generale del Comune di autenticare la sottoscrizione dell’atto costitutivo dei consorzi la cui disciplina, come detto, non potrebbe mai riguardare i centri storici e le zone rosse”.