Dal comune dell’Aquila: precisazioni sul pagamento ICI 2009

Comunicato del 27 novembre 2009

Il prossimo 30 novembre, a meno di proroga dell’ultima ora, scade il termine di sospensione degli adempimenti tributari concessi a seguito del disastroso sisma del 6 aprile 2009.  Pertanto i contribuenti ICI dovranno provvedere al versamento dell’imposta per l’anno 2009 con le seguenti modalita’:
Le persone fisiche che alla data del 6 aprile 2009 avevano la residenza nei Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo, così come individuati dal Decreto 16.4.2009 del Commissario delegato, nonche’ per i soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi Comuni, entro il 16 dicembre p.v. dovranno provvedere al pagamento dell’intera imposta dovuta sugli immobili ricompresi nel territorio del Comune dell’Aquila.


Per i fabbricati danneggiati dal terremoto, l’imposta e’ dovuta per i primi tre mesi dell’anno 2009 nonche’ dal ripristino dell’agibilita’ sui medesimi, atteso che per effetto dell’art. 4 comma 5 Ordinanza PCDM n. 3757 del 21.04.2009, i redditi dei fabbricati distrutti o oggetti di ordinanze sindacali di sgombero non concorrono alla formazione del reddito imponibile I.C.I. fino alla data di ricostruzione o di agibilita’ dei fabbricati stessi.
Al contrario resta fermo, al 16.12.2009, il termine per il versamento del saldo I.C.I., ove dovuto, da parte dei contribuenti la cui residenza, sede legale o operativa era, alla data del 06.04.2009, ubicata al di fuori del
territorio dei suddetti Comuni. Coloro i quali non hanno provveduto ad effettuare il versamento dell’acconto I.C.I. entro il 16.6.2009, possono sanare l’omissione ricorrendo all’istituto del “ravvedimento operoso” che prevede il versamento dell’imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta del 3% oltre agli interessi legali del 3% annuo a far data dal 17.6 fino alla data del versamento.

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