Al fine di favorire una corretta gestione delle procedure e degli adempimenti relativi alla assegnazione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parita’ di trattamento, vengono formulati i seguenti criteri di riferimento in relazione alle singole casistiche prese in considerazione.
1) SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E CONSEGNA DELLE CHIAVI
– La mancata sottoscrizione del contratto di comodato o la mancata accettazione delle chiavi dell’alloggio del progetto C.A.S.E./M.A.P., equivale a rinuncia. Pertanto gli appartamenti potranno essere rimessi a disposizione di altri nuclei positivi per assegnazione e i rinunciatari avranno diritto solo al c.a.s., con esclusione di ogni altra forma di assistenza;
– Cambi, sostituzioni, diverse localizzazioni, potranno essere chieste dai nuclei assegnatari solo dopo essere entrati in C.A.S.E. Di conseguenza, ogni richiesta fatta prima della stipula o dell’ingresso in un alloggio C.A.S.E. non viene presa in considerazione. Eventuali indicazioni formulate dalla Commissione sanitaria speciale su queste problematiche, saranno prese in considerazione compatibilmente con la disponibilita’ di alloggi e senza ledere i diritti degli altri nuclei gia’ assegnatari.
2) DIMINUZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
– In caso di decesso di un componente del nucleo, resta confermato l’alloggio gia’ assegnato;
– In caso di decesso di due o più componenti, deve essere individuato un nuovo alloggio adeguato al minor numero dei componenti il nucleo assegnatario ;
– In caso di rinuncia di uno o più componenti del nucleo (anche a seguito di matrimonio), deve essere individuato un nuovo alloggio di pezzatura adeguata ai componenti rimasti;
– In caso che residui un unico soggetto dopo le rinunce di tutti gli altri componenti il nucleo assegnatario, il single imasto dovra’ necessariamente uscire e sara’ riconsiderato con gli altri single per assegnazione di nuovo alloggio. Se il single esce spontaneamente dall’alloggio, senza necessita’ di revoca da parte dell’Amministrazione, avra’ diritto di priorita’ rispetto agli altri single positivi per assegnazione. Il termine per lasciare l’alloggio e’ fissato in 5 giorni, come previsto al punto 5.
3) AUMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE
Non e’ consentito l’inserimento di nuovi soggetti nel nucleo familiare o di coabitazione gia’ assegnatario, se non nei seguenti casi:
– Nascite;
– Matrimonio;
– Inserimento di single censito;
– Sostituzione di badante censita con nuovo soggetto addetto alla cura dell’assegnatario;
– Sostituzione di un componente rinunciatario con altra persona gia’ positiva per la assegnazione di un alloggio.
In tutti i casi, l’alloggio gia’ utilizzato non può subire alcuna variazione . Eventuali variazioni di alloggio potranno essere prese in considerazione successivamente alla conclusione del procedimento di assegnazione agli aventi titolo e compatibilmente con le disponibilita’ residue.
4) DECADENZA DAI BENEFICI
– Tutti coloro che, pur percependo C.A.S., o avendo case dichiarate agibili, o avendo avuto le chiavi dell’alloggio del progetto C.A.S.E. assegnato, continuano a godere dell’ospitalita’ di strutture alberghiere o convenzionate, devono lasciare dette strutture entro 48 h dalla notifica del relativo provvedimento, a meno che non intendano provvedere direttamente al pagamento dell’alloggio. Sono fatti salvi eventuali interventi di recupero per gli oneri ingiustificati relativi ad unperiodo precedente senza titolo alla assistenza. Data l’urgenza di recuperare alloggi per gli aventi diritto ed in considerazione della circostanza che il permanere in strutture convenzionate a carico di risorse pubbliche senza
averne titolo comporta presumibilmente il perpetrarsi di reato da segnalarsi all’autorita’ competente, si procede senza notifica dell’avviso dell’avvio del procedimento.
5) CONTROLLI E REVOCHE
· Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale di L’Aquila effettuano periodici controlli, sulla base di un programma definito dalla funzione assistenza alla popolazione della S.G.E., per verificare l’effettiva occupazione delle case assegnate da parte di tutti i componenti dei nuclei familiari o di aggregazione che hanno sottoscritto il contratto di comodato.
– Si procede alla revoca della assegnazione dell’alloggio qualora, anche a seguito del mancato ritiro della raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal progetto c.a.s.e., venga accertata la assenza del nucleo familiare con due distinti verbali di sopralluogo effettuati, il primo dalle Forze dell’Ordine e il secondo dal Comando della Polizia Municipale di L’Aquila; per la verifica del mancato utilizzo dell’alloggio si tiene anche conto di tutti gli ulteriori elementi di conoscenza disponibili e delle dichiarazioni rese dai vicini.
– L’eventuale accertamento di una presenza parziale di componenti del nucleo assegnatario, senza adeguata motivazione preventivamente comunicata, comporta la verifica delle condizioni per la conferma o per la modifica della tipologia dell’alloggio assegnato.
Alla notifica di revoca dell’assegnazione si provvede senza necessita’ di notifica dell’avviso di avvio del procedimento per le motivazioni indicate al punto 4.
I 30 giorni, indicati nel contratto di comodato per lasciare l’alloggio, valgono nel solo caso di perdita dei requisiti da parte del nucleo familiare assegnatario o di coabitazione; nel caso in cui venga accertato il non utilizzo dell’appartamento, oppure l’assegnazione avvenuta senza titolo, il termine per lasciarlo libero da persone e cose da parte dell’assegnatario e del suo nucleo familiare o di coabitazione e’ fissato in giorni 5 dalla notifica della revoca.
Il presente atto di indirizzo viene pubblicato sul sito internet della Struttura di Gestione della Emergenza e sul sito internet del Comune di L’Aquila.
f.to On. Dott. Massimo Cialente