Nell’ordinanza 3753 sono riportate le definizioni relative alle classi di agibilita’:
– A – Edificio agibile
L’edificio può essere utilizzato in tutte le sue parti senza pericolo per la vita dei residenti, anche senza effettuare alcun provvedimento di pronto intervento. Ciò non implica che l’edificio non abbia subito danni, ma solo che la riparazione degli stessi non e’ un elemento necessario per il mantenimento dell’esercizio in tutto l’edificio. Nel caso di edificio agibile non si hanno unita’ immobiliari inagibili e nuclei familiari e/o persone da evacuare. Ovviamente le particolari condizioni di stress determinate da una sequenza di scosse possono portare i cittadini ad assumere autonomamente la decisione di non utilizzare l’edificio.
– B – Edificio temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
L’edificio, nello stato in cui si trova, e’ almeno in parte inagibile, ma e’ sufficiente eseguire alcuni provvedimenti di pronto intervento per poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti.
In questo caso il rilevatore propone gli interventi ritenuti necessari per continuare ad utilizzare l’edificio e ne informa il Comune, il quale controllera’ che i provvedimenti consigliati o altri analoghi decisi dal professionista di fiducia del cittadino siano stati effettivamente realizzati, anche mediante la ricezione di una relazione asseverata del professionista, e disporra’ la revoca dell’inagibilita’.
– C – Edificio parzialmente inagibile
Lo stato di porzioni limitate dell’edificio può essere giudicato tale da comportare elevato rischio per i loro occupanti e quindi da indirizzare verso un giudizio di inagibilita’. Nel caso in cui si possa ritenere che possibili ulteriori danni nella zona dichiarata inagibile non compromettano la stabilita’ della parte restantedell’edificio né delle sue vie di accesso e non costituiscano pericolo per l’incolumita’ dei residenti, allora si può emettere un giudizio di inagibilita’ parziale.
Nel caso di edificio parzialmente inagibile il rilevatore indica nelle note quali siano le porzioni di edificio ritenute non utilizzabili e le porta a conoscenza del Comune.
– D – Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento
L’edificio presenta caratteristiche tali da rendere incerto il giudizio di agibilita’ da parte del rilevatore. Viene richiesto un ulteriore sopralluogo più approfondito del primo. Fino al momento del nuovo sopralluogo l’edificio viene considerato inagibile.
– E, F – Edificio inagibile
Per esigenze di organizzazione viene distinto il caso di inagibilita’ effettiva dell’edificio per rischio strutturale, non strutturale o geotecnico (E) dall’inagibilita’ per grave rischio esterno (F) , in assenza di danni consistenti all’edificio.
Nel caso di esito E l’edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. Questo non vuol dire che i danni non siano riparabili, ma solo che la riparazione richiede un intervento tale che necessita di un’attivita’ progettuale. Come detto, quindi, l’esito di inagibilita’ può essere attribuito per situazioni caratterizzate da differenti livelli di intensita’ ed estensione del danno e, quindi, anche in assenza di danni riportati dagli elementi strutturali propriamente detti.
Nel caso di esito F ricadono, ad esempio, casi come un campanile molto danneggiato, con possibili crolli parziali, che incombe sull’edificio oggetto di sopralluogo. Oppure casi in cui la minaccia venga da massi che possono distaccarsi da un costone roccioso o da versanti in frana. In questi casi l’agibilita’ e’ legata alla messa in sicurezza della costruzione o del versante che determina la condizione di rischio.