Servizio Emergenza e Ricostruzione, COMUNICATO Prot. 315 dell’8 gennaio 2010.
Oggetto: Decorrenza termini per lavori su edifici con esito B e C.
L’art. 15, comma 1, della OPCM n. 3827 del 27 novembre 2009, al fine di favorire la esecuzione dei lavori di riparazione degli edifici con esito B e C ha previsto che:
a decorrere dalla comunicazione del contributo definitivo i lavori di riparazione delle parti comuni e delle singole unita’ immobiliari devono iniziare entro sette giorni e concludersi entro i successivi sei mesi o sette mesi, rispettivamente per gli immobili B e per gli immobili C (salvo proroghe autorizzate).
Per soddisfare alcune richieste di chiarimento in ordine alla corretta applicazione della predetta disposizione, si ritiene utile fornire i seguenti indirizzi per consentire un omogeneo comportamento di tutti i soggetti interessati.
A) Decorrenza dei termini inizio lavori:
il Comune dell’Aquila, per la notifica delle comunicazioni relative ai contributi, ha adottato lo stesso criterio vigente per le comunicazioni degli esiti di agibilita’; gli atti vengono, pertanto, pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei soggetti destinatari con la conseguenza che il periodo massimo di 7 giorni per l’inizio dei lavori inizia a decorrere dalla data dell’inserimento all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale. Un eventuale ritardo nel ritiro della comunicazione presso gli uffici del Comune, non produce alcun rinvio dei termini; si confida, pertanto, sul senso di responsabilita’ dei committenti/proprietari per la tempestiva acquisizione della documentazione anche per consentire il sollecito avvio delle procedure per la materiale disponibilita’ del contributo da parte della Banca (finanziamento agevolato) o del Comune (contributo diretto).
B) Termini inizio lavori nei condomini:
secondo gli indirizzi formulati dalla Protezione Civile, i lavori sulle parti comuni dei condomini devono precedere (o essere contestuali a) quelle relative alle singole unita’ immobiliari. Per questo motivo si ritiene che il suddetto termine di sette giorni debba essere riferito alla data di inizio dei lavori sulle parti comuni del condominio. Di conseguenza, nel caso che la comunicazione di contributo definitivo su una singola unita’ immobiliare sia stata formalizzata in data precedente a quella relativa ai lavori sulle parti comuni del condominio, i termini di inizio lavori della medesima unita’ dovranno coincidere con quelli riferiti alle parti condominiali. Se la comunicazione di contributo definitivo per la singola unita’ immobiliare e’ successiva a quella delle parti comuni, i termini decorrono dalla data effettiva di tale comunicazione successiva.
C) Termini di conclusione dei lavori:
i termini di sei mesi per gli edifici con esito B e di sette mesi per gli edifici con esito C, per la conclusione dei lavori, decorrono dalla data di inizio dei medesimi lavori che, come abbiamo visto in precedenza, deve ricadere nel termine massimo di sette giorni dalla data di comunicazione del contributo definitivo (con le specificazioni gia’ illustrate per i condomini); si ribadisce che la data di detta comunicazione coincide con quella della pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale (e non con quella di ritardato ritiro del relativo documento). Quindi il termine di sei mesi o di sette mesi inizia comunque a decorrere alla scadenza dei sette giorni prescritti per l’inizio dei lavori. I predetti termini possono essere prorogati con espressa autorizzazione del Comune, in presenza di situazioni di particolare complessita’ da documentare mediante perizia asseverata da parte di un tecnico professionista abilitato.
D) Termini per le comunicazioni precedenti il 27.11 2009:
per tutte le comunicazioni pubblicate prima del 27.11.2009 (data della OPCM n. 3827) si deve ritenere che la data per il calcolo della decorrenza dei termini per l’inizio e la conclusione dei lavori debba essere individuata in quella della sottoscrizione della OPCM 3827 e quindi al 27.11.2009.
E) Effetti della decorrenza dei termini:
in coincidenza della scadenza dei sei o sette mesi per la conclusione dei lavori (o del termine eventualmente prorogato e autorizzato), i nuclei familiari interessati non potranno più fruire del contributo per la autonoma sistemazione o delle altre forme di sostegno alloggiativo a carico di risorse pubbliche (fruizione di alberghi o villaggi, di posti letto presso caserme o altri edifici pubblici, contratti di locazione con affitto concordato con il Comune).
F) Immobili B e C gia’ in zona rossa:
gli indirizzi sopra illustrati trovano, naturalmente, applicazione anche con riferimento ai lavori di riparazione delle unita’ immobiliari o condomini gia’ inseriti nelle zone rosse e che non ne sono più ricomprese fruendo della speciale disciplina di tutela di cui all’art. 1, comma 5, della OPCM 3806 del 2009, come integrato dall’art. 13 della OPCM 3827 del 2009, per la conferma nella assegnazione degli alloggi CASE.
G) Monitoraggio:
il Comune di L’Aquila ha predisposto una specifica procedura per il controllo del termini prescritti per l’avvio e la conclusione dei lavori in relazione alle singole comunicazioni di contributo definitivo.
L’Aquila, 8 gennaio 2010
Il Dirigente
Ing. Mario Di Gregorio