L’art. 3 dell’O.P.C.M. n. 3789 del 9/07/2009 ha stabilito che ai proprietari di beni mobili anche non registrati, danneggiati in conseguenza degli eventi sismici ed ubicati al momento del sisma nell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 distrutta o inagibile (con esito di tipo E) e’ riconosciuto ‘un indennizzo pari al valore dei beni, che tenga conto delle quotazioni di mercato dell’usato di riferimento e comunque fino ad un massimo complessivo di 10.000,00 euro (…)’ sulla base di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In questa sezione vengono riportati gli elenchi dei beneficiari degli indennizzi per i beni mobili danneggiati nelle case distrutte dal terremoto. Il termine “quietanza” indica la presenza di soldi in contati, da ritirare direttamente a cura dell’interessato in uno degli sportelli della Carispaq.
Settimo elenco (deteminazioni dirigenziale n. 62 del 16 febbraio 2012)
Quarto, quinto e sesto elenco (determinazioni dirigenziali n. 863 del 7 dicembre 2011, n. 895 del 14 dicembre 2011 e n. 863 del 16 dicembre 2011)
Terzo elenco (determinazione dirigenziale n. 772 del 26 ottobre 2011)
Secondo elenco (determinazione dirigenziale n. 452 del 5 luglio 2011)
Primo elenco (determinazione dirigenziale n. 376 del 31 maggio 2011)